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REGISTRAZIONI

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REGISTRARE UN MARCHIO                                                                                                

REGISTRARE UNO STABILIMENTO PRODUTTIVO ESTERO (Decreto n. 248 del 01/01/2022)

REGISTRARE ETICHETTE

CONSULENZA SUGLI STANDARD DI CONFORMAZIONE

 

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

2.pdf (mise.gov.it)

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REGISTRARE UN MARCHIO

 

Se vuoi pensare di intraprendere un’attività in Cina che presupponga l’utilizzazione di un marchio allora prima ancora di iniziare a progettare dovrai registrare il tuo marchio in Cina.

A differenza di altri Paesi dove vige il sistema First to use in Cina vige il sistema First to file, che presume che il legittimo titolare di un marchio sia il soggetto che per primo lo registra (e non colui che per primo lo ha utilizzato come nel caso del principio First to use). Questo significa che se un altro soggetto registra il vostro marchio in Cina, non potrete più utilizzarlo in territorio cinese a meno che non ne chiediate l’annullamento, operazione molto complessa. Infatti bisogna dimostrare che la registrazione è stata fatta in malafede (free riding o clout chasing) e cioè che chi ha registrato il marchio era a conoscenza del suo precedente utilizzo e ha agito per procurarsi un interesso illegittimo.  

Diverse aziende anche grandi come la Coca-Cola si sono ritrovate a dover riacquistare da terzi la registrazione del proprio marchio.

Oppure bisogna dimostrare che il marchio registrato sia identico, simile o sia una traduzione di un marchio già utilizzato da altri e che questo crei confusione nel pubblico.

Oppure se il marchio registrato non sia stato utilizzato per tre anni allora dimostrandone il non uso se ne può chiedere l’annullamento totale o parziale (o cioè solo per alcune classi).

 

Quindi prima di pensare ad andare in Cina pensate a registrare il vostro marchio/logo!

 

COME SI REGISTRA UN MARCHIO IN CINA

 

Il marchio oggetto della domanda di registrazione deve avere caratteri distintivi e non deve andare in conflitto con i diritti precedentemente acquisiti da terz, compresi i nomi d’impresa debitamente registrati. È possibile registrare qualsiasi segno visivo in grado di distinguere il prodotto o il servizio di una persona fisica, entità giuridica o di qualsiasi altra organizzazione da quella di terzi.

Una volta depositata la domanda di registrazione del marchio l’Ufficio Marchi dell’autorità locale esamina la registrabilità del marchio, sia sotto l’aspetto formale che sotto il profilo di eventuali conflitti con diritti anteriori. Nel caso l’Ufficio Registrazione Marchi ravvisasse una incongruità emetterà una nota di obiezione o una nota di rifiuto alle quali è possibile fare opposizione al Trademark Review and Adjudication Board rispettivamente entro 15 o 30 giorni dalla loro ricezione.

Nel caso di accoglimento la domanda verrà pubblicata sulla Gazzetta Marchi.

Eventuali terzi potranno esercitare opposizione entro i tre mesi successivi alla pubblicazione.

La durata della registrazione è di 10 anni ed è rinnovabile all’infinito ogni 10 anni.

In Cina, insieme alla rappresentazione del marchio in caratteri latini, è consigliabile registrare la sua versione in caratteri cinesi (traslitterazione), cosicché il pubblico sarà in grado di leggere e ricordare il marchio con più facilità ma soprattutto se ne rafforzerà la sua tutela legale cioè registrare anche il testo traslitterato.

1 Traslitterazione Fonetica: il suono del marchio in caratteri cinesi;

2 Traslitterazione del significato: magari il marchio in questione non ha un significato in cinese per cui si può ricercare un nome che traslitterato abbia un bel significato in cinese;

3 Traslitterazione concettuale: è il caso in cui il marchio traslitterato non ha nulla a che vedere con il marchio di origine.

 

 

                     I nostri servizi:

 

Verifica della legittimità di un marchio

 

Consiste nell’accertare che il segno grafico rispetti tutti i requisiti richiesti dalla legge (novità, liceità, verità, distintività) in materia di registrazione ed evitare di ricevere un’obiezione dalle autorità competenti.

L’obiettivo sarà agevolare quanto più possibile il percorso del vostro marchio verso la registrazione, riducendo al minimo i rischi di ricevere obiezioni dalle autorità locali preposte all’esame della vostra domanda di marchio, o da titolari di diritti anteriori che si ritengano lesi dalla vostra domanda di marchio.

Allo stesso tempo si effettuerà anche una verifica del prodotto secondo l’immagine e l’importabilità dello stesso.

 

 

Ricerca identità e somiglianza marchi

 

Prima di depositare una domanda di marchio è importante eseguire una ricerca sui marchi già registrati o depositati per scoprire se esistono marchi identici o simili a quello che si intende depositare. In realtà la ricerca andrebbe fatta prima di lanciare il marchio sul mercato e prima di affidarne la realizzazione grafica sul mercato. Esistono online dei servizi che permettono di fare una prima verifica ma non sono del tutto affidabili poiché non sono aggiornati in tempo reale.

L’unico modo per verificare se un marchio sia già registrato o depositato è quello di eseguire la ricerca sui registri marchi ufficiali che forniscono informazioni circa la tipologia del marchio, il suo titolare ed altri dati rilevanti (data di deposito e di registrazione, eventuali rinnovi, classi e sotto classi, elenco di prodotti e/o servizi). Non farlo può portare ad una contestazione con diffida all’uso e fino ad un contenzioso giuridico.

 

LA SCELTA DELLE CLASSI MERCEOLOGICHE

 

Prodotti e servizi sono catalogati in base alla Classificazione di Nizza che è una classifica internazionale di prodotti e servizi utile per registrare i marchi e introdotta dall’Accordo di Nizza del 1957. La consultazione dell’elenco della Classificazione di Nizza permette di decidere per quali classi di registrazione marchi si vuole tutelare il proprio marchio: si può scegliere 1 classe di appartenenza o più classi, a seconda di quali prodotti e servizi riterrete più opportuno proteggere. In Cina esistono anche molte sotto classi quindi bisognerà fare attenzione in quali è necessario effettuare la registrazione. I prodotti ed i servizi sono catalogati in due livelli, per cui molti marchi simili possono coesistere nello stesso segmento senza confondersi.

 

 

DEPOSITO MARCHIO

Good Italy è in grado di occuparsi di tutte le pratiche riguardanti la domanda di deposito di un marchio, ovvero della procedura di registrazione di un marchio. A seguito della verifica di legittimità del marchio, predispone la domanda di deposito presso l’Autorità competente (CTMO).

In linea di massima occorrono circa due mesi per ottenere un certificato di deposito e circa 12 mesi per ottenere un certificato di registrazione.

Contattaci per registrare il tuo marchio o per qualsiasi quesito relativo alla registrazione di un marchio: 

REGISTRARE UNO STABILIMENTO PRODUTTIVO ESTERO (Decreto n. 248 del 01/01/2022)

A partire dal 1° gennaio 2022 tutte le società straniere produttrici di prodotti alimentari che esportano in Cina sono tenute ad effettuare un'apposita registrazione presso l'Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC).

 

La GACC invece ha emanato le "Misure amministrative sulla registrazione dei produttori esteri di alimenti importati" per le quali anche i produttori esteri di tutte le altre categorie di alimenti (alimenti salutari, alimenti per scopi medici speciali e persino bevande, caramelle, ecc.) dovranno ottenere l’approvazione della registrazione.

 

Fino a prima del primo gennaio 2022 la registrazione era dovuta solo per alcuni alimenti che nel tempo erano stati oggetto di ‘’scandali alimentari’’ (prodotti adulterati che avevano portato alla morte dei consumatori), il legislatore ha voluto estendere la richiesta a tutte le categorie alimentari.

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Diverse categorie di alimenti, diversi metodi di registrazione

  • Primo tipo di registrazione:   per prodotti di Carne e prodotti a base di carne, budelli, prodotti acquatici, latticini, prodotti delle api, uova e prodotti a base di uova, grassi e oli commestibili, pasta ripiena, cereali commestibili, prodotti industriali molitura cereali e malto, verdure fresche e disidratate e fagioli secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè e fave di cacao non tostati, alimenti dietetici speciali è necessario ‘’una lettera di raccomandazione’’ a GACC dalle competenti autorità nel paese di esportazione.

  • Secondo tipo di registrazione:   può essere eseguita direttamente.

I NOSTRI SERVIZI:

Contattaci per eseguire la registrazione del tuo stabilimento produttivo in Italia presso la Dogana cinese o per informazioni: 

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CONSULENZA SUGLI STANDARD DI CONFORMAZIONE

Gli Standard

In Cina tutti i prodotti devono rispettare degli standard nazionali detti GB standards (GuoBiao).

Le autorità cinesi effettuano controlli sui prodotti sia alla Dogana di arrivo che nei punti vendita. In base al numero dei prodotti non conformi ad ogni azienda viene assegnato un punteggio da cui dipende la frequenza delle ispezioni successive.

Quando i prodotti non rispettano gli standard ci sono delle conseguenze molto gravi, oltre a  forti sanzioni amministrative si incorre nel mancato sdoganamento con distruzione o rimpatrio dei prodotti a spese dell’azienda e finanche il ritiro dei prodotti dal punto vendita.

Anche le etichette devono essere conformi ad uno standard persino nella grandezza del font.

I NOSTRI SERVIZI

Ti supportiamo nell’analisi dei requisiti dei GB per i tuoi prodotti.

Per qualsiasi informazione contattaci:

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Etichettatura dei prodotti alimentari.

Alimenti preconfezionati

Il prodotto preconfezionato è quello “misurato  e confezionato preventivamente o prodotto all’interno di contenitori o confezioni”.
L’imballaggio del cibo preconfezionato deve riportare un’etichetta con le seguenti informazioni:

  • nome del prodotto, specifiche tecniche, peso netto, data di produzione

  • ingredienti o formulazione

  • nome, indirizzo e contatti del produttore

  • data di scadenza

  • codice dello standard nazionale

  • istruzioni per la conservazione

  • nome degli additivi utilizzati e riconosciuti dallo standard nazionale

  • numero della licenza di produzione

  • altre informazioni eventualmente richieste dalla legge

Oltre al contenuto obbligatorio, si raccomanda altresì di inserire: il numero di partita e le istruzioni per l’uso (modalità di apertura, di consumo, di preparazione, ecc).
Alcuni ingredienti, che possono causare allergie, devono essere specificamente menzionati in maniera chiara e leggibile:

  • grano e sostanze contenenti glutine

  • crostacei

  • pesce

  • uova

  • arachidi

  • soia

  • latte e derivati

  • frutta secca

 

Additivi alimentari

Anche per l’etichettatura degli additivi alimentari sono previste disposizioni specifiche. Questi prodotti devono essere obbligatoriamente confezionati e riportare in etichetta  l’indicazione “additivo alimentare”.


Devono essere specificati:

  • nome, specifiche e peso netto del prodotto

  • nome, indirizzo e contatti del produttore

  • data di produzione e di scadenza

  • modalità di conservazione

  • codice dello standard del prodotto

  • numero di licenza di produzione

  • ambito, volume e modalità di utilizzo in conformità con i relativi standard

  • altro contenuto previsto dalla legge

Cibi ad uso dietetico speciale

Una categoria particolare di alimenti è costituita da quelli ad uso dietetico speciale, ossia quelli specificamente preparati o processati con particolari formule atte a soddisfare le esigenze di specifiche diete per soggetti in determinate condizioni fisiche, fisiologiche o con determinate malattie, disturbi o altre condizioni patologiche.


La normativa individua le seguenti categorie di alimenti ad uso dietetico speciale:

  • formula per lattanti (con ulteriori sub-categorie a seconda dell’età e della condizione medica del bambino)

  • supplementi alimentari per bambini (con le sub-categorie di supplementi a base di cereali e supplementi in lattina)

  • formula per uso medico specifico

  • formula a basso contenuto energetico

  • altri cibi a nutrizionalità speciale

L’etichettatura di questi alimenti è soggetta ad una disciplina specifica (che si inserisce all’interno di quella speciale per gli alimenti preconfezionati) volta a tutelare la salute e la fede di quel gruppo di consumatori che, trovandosi in condizioni  mediche particolari, debbono necessariamente introdurre questi alimenti  nel proprio regime dietetico.


è vietato ogni riferimento (nome, logo, grafica simile) a farmaci.

  • l’etichetta deve indicare la modalità e le quantità di assunzione giornaliera o per pasto, ad eccezione degli alimenti ad uso medico speciale per i quali occorre invece seguire le prescrizioni del medico.

  • tali alimenti devono riportare sulla propria etichetta la dicitura “usare sotto la guida di un professionista” ovvero “usare sotto la guida di un medico o di un nutrizionista”, o equivalenti.

I claim sono ammessi per questi prodotti in maniera più restrittiva, e cioè:

  • se il nutriente in questione è presente in quantità significativa nell’alimento o se esiste una valida prova scientifica in base alla quale altri Paesi o organizzazione internazionali ammettono il claim per il nutriente in questione, o se la differenza di contenuto per il nutriente in questione tra il cibo ad uso dietetico speciale e l’analogo cibo ordinario e non inferiore al 25%

  • nessun claim è ammesso per ingredienti necessari nella formula per i neonati tra 0-6 mesi

È vietato indicare, implicitamente o esplicitamente, qualità curative, terapeutiche o preventive.

Health Food

Per Health food si intendono quegli alimenti che rivendicano specifiche proprietà funzionali e benefiche per il corpo umano (cosiddetti Claim), perché ad esempio forniscono vitamine e sali minerali e che sono utilizzati per determinati gruppi di persone al fine di regolare alcune funzioni dell’organismo senza tuttavia curare malattie.


Quello che in sostanza definisce l’appartenenza di un alimento a questa categoria quindi non è tanto la sua composizione, quanto piuttosto la rivendicazione di specifici claim.


La produzione e il commercio di tali alimenti – proprio per l’importanza per la salute – è sottoposto ad un controllo molto stringente.


In aggiunta al contenuto standard per gli alimenti preconfezionati, le etichette dell’Health Food devono specificare anche:

  • la proprietà funzionale

  • il tipo di consumatori per i quali il prodotto è indicato e quello per i quali non è indicato

  • la posologia e i metodi di assunzione

  • il contenuto degli elementi funzionali

Il nome del prodotto deve rispondere a particolari requisiti:

  • riflettere le reali qualità del prodotto

  • essere semplice e di chiara comprensione

  • non può riprendere il nome di farmaci registrati

  • deve essere tripartito e composto dal nome del marchio registrato o no, dal nome generico scientifico e da una parte attributiva (che descrive la forma del prodotto in maniera  scientifica e precisa)

Etichetta nutrizionale

Dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l’obbligo di includere – nell’etichetta ordinaria – anche l’etichetta nutrizionale.
L’etichetta nutrizionale è definita come la descrizione sul contenuto nutrizionale e sulle proprietà di un alimento, il che include informazione nutrizionale, proprietà nutrizionali e proprietà di funzioni nutrizionali. Il suo scopo è quello di educare il consumatore sulla composizione nutrizionale dell’alimento, onde aiutarlo a proseguire una corretta e sana alimentazione.


Il contenuto minimo che un’etichetta nutrizionale deve avere è costituito da:

  • apporto energetico (espresso per 100 g o 100 ml, ovvero per quantità di assunzione, che deve essere indicata)

  • contenuto dei nutrienti di base (ossia: proteine, grassi, carboidrati e sodio)

  • percentuale dei nutrienti di base espressi in NRM (ossia, valore di riferimento del nutriente)

In aggiunta, l’etichetta nutrizionale può anche riportare:

  • altri nutrienti, tra cui grassi saturi, grassi monoinsaturi, grassi polinsaturi,

  • colesterolo, zuccheri/lattosio, fibre, vitamine A, D, K, B1, B2, B6, B12, C, ecc,

  • funzioni nutrizionali: la normativa divide questa categoria in claim  di contenuto nutrizionale (ossia la descrizione aggettivale dell’apporto calorico o del contenuto di un nutriente  - poco calorico, a basso contenuto di sodio) – e claim comparativi (descrizione comparativa del contenuto  nutritivo del prodotto in questione con altro prodotto simile)

  • claim di funzioni nutrizionali (descrizione del ruolo che uno specifico nutriente contenuto del prodotto in questione ha per il corpo umano)

Data l’importanza dei claim, la normativa disciplina rigidamente sia la tipologia di claim, che la loro formulazione, che i requisiti per poterli menzionare sull’etichetta.

Spesso l’etichetta in cinese viene preparata dall’importatore cinese, sulla base delle informazioni fornitegli dall’esportatore; l’etichetta viene poi trasmessa all’esportatore, che la stampa e la applica sull’imballaggio originale: in tal modo, il prodotto arriva a destinazione con un’etichetta già conforme ai requisiti di legge cinese.
In altri casi, specialmente per le prime spedizioni, ovvero in caso di invio di piccole quantità di prodotti, le etichette possono essere applicate direttamente all’arrivo dei prodotti in Cina, in zona franca, a cura dell’importatore.

I NOSTRI SERVIZI

Effettuiamo la registrazione delle etichette dei prodotti che vuoi importare e ti seguiamo in tutto il processo

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